Descrizione
a norma dell'Art. 4 bis del D. Lgs n. 149/2011:
"1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le
province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio
mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale
e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del
servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal
presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno
dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione
medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove
ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di
riequilibrio finanziario vigenti".
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Ultimo aggiornamento
26/01/2024 10:31